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La nostra  agenzia è sempre aggiornata sulle ultime novità in materia di pratiche auto.
In questa sezione troverete le ultime e più significative notizie per ciò che concerne il mondo delle due e quattro ruote e dei relativi conducenti.





Con il Decreto Ministeriale n.214/2017 - Decreto del Capo Dipartimento 18/05/2018 n. 211 - sono state impartite le disposizioni per i “Controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche” basandosi sul seguente calendario:
-ANNO 2018: Rimorchi O1 e O2 Immatricolati fino al 31/12/2000 ad esclusione di quelli già revisionati nel biennio precedente, la revisione potrà essere effettuata dal 21 maggio 2018 al 31 dicembre 2018.
-ANNO 2019: Rimorchi O1 e O2 Immatricolati dal 01/01/2001 AL 31/12/2016 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente.
- ANNO 2020: Rimorchi O1 e O2 Immatricolati dopo il 01/01/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall'ultima revisione.
Negli anni seguenti il controllo sarà effettuato dopo quattro anni dall'immatricolazione ed ogni due anni dopo aver effettuato la prima revisione.
La prenotazione , se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'Ufficio Motorizzazione Civile.
Contattateci o venite a trovarci in agenzia per avere maggiori informazioni su questo nuovo servizio.

La Soris - Società Riscossioni spa - è la società di Riscossione della Città di Torino e della Regione Piemonte, che ha l’obiettivo di fornire un servizio chiaro e completo, in modo tempestivo e trasparente a tutti i cittadini. Soris segue la logica di equità contributiva nel rispetto dei diritti dei Contribuenti. Dal 16 marzo 2018 presso le agenzie ACI è possibile richiedere consulenza e assistenza per l'invio delle istanze di rateizzazione: la nostra Agenzia ACI Martinelli Delegazione di Verbania ha aderito a questo progetto.
Contattateci o venite a trovarci in agenzia per avere maggiori informazioni su questo nuovo servizio.

A seguito dell'aggiornamento delle procedure di riscossione della tassa auto Piemonte è possibile pagare presso il nostro ufficio i bolli dovuti dal locatario residente in regione Piemonte, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 della Legge n.° 125 del 6 agosto 2015 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, che stabilisce la competenza del gettito della tassa automobilistica in base al luogo di residenza dell’utilizzatore ovvero del locatario. Tali disposizioni sono applicate ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 25/06/2016.

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l’attuale documento cartaceo.
Al cittadino che dal 5 ottobre richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene emesso un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD con le seguenti modalità:
- attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta;
- collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso;
- tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”.
Attraverso le funzioni sopra descritte è possibile verificare l’autenticità della ricevuta e selezionare un link per la sola visualizzazione del CDPD.

La novità si applica ai documenti di guida di categoria A e B con durata ordinaria, ma non a quelli di categoria C e D, alla CQC ed ai casi di validità temporale ridotta e di rinnovo in Commissione medica o presso specialisti diabetologi della Asl.
L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento.
Si parte il 17 settembre 2012. Da questa data, infatti, in occasione della visita di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie di patente indicate prima, la prossima scadenza verrà fatta coincidere con il giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada.

Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ad un terzo, chi prende in comodato il veicolo ha l'obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio Motorizzazione Civile richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto per i contratti di comodato (a titolo gratuito) che abbiano una durata superiore a trenta giorni naturali e consecutivi che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo.
Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

Il 9 Febbraio 2011 sono entrate in vigore le nuove limitazioni per i neopatentati previste dalla legge n° 120 del 29 Luglio 2010 che ha modificato l'articolo 117 del nuovo Codice della Strada.
Conosci la targa dell'autoveicolo e vuoi verificare se un neopatentato ne è autorizzato alla guida seleziona Verifica veicolo.

La legge finanziaria regionale per il 2015 (L.R. n. 9/2015) ha disposto la soppressione dell’esenzione prevista fino alla fine dell’anno 2015 per i veicoli cosiddetti “storici”, che hanno cioè compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione ma non ancora 30 anni dall’anno di costruzione. La norma entra in vigore dal 1° gennaio 2016. Da quella data, pertanto, per i veicoli di età compresa fra i 20 e i 29 anni si rinnova l’obbligo di pagare la tassa automobilistica in misura ridotta del 10%.

La legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 (B.U. n. 52, Supplemento n. 1 del 31/12/2015), porta significative novità in materia di tassa automobilistica.
Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas metano o GPL sin dall’origine: conservano l’esenzione permanente (“a vita”).
Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio: l’esenzione quinquennale sostituisce la vecchia esenzione permanente (“a vita”) e vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per tali veicoli decorre l’obbligo di pagamento, ma la tassa, che è comunque calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e della potenza, è ridotta a un quarto per i veicoli alimentati a GPL e a un quinto per quelli alimentati a gas metano.
Veicoli elettrici o alimentati a gas metano o GPL “trasformati”: continuano a godere dell’esenzione quinquennale già stabilita dalla previgente normativa, che resta tuttora valida e a partire dal sesto anno decorre l’obbligo di pagamento. Diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione “originaria” per questi veicoli si paga la tassa intera: rispetto al passato, però, la si calcola sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. Questa ulteriore agevolazione è l’unica novità che riguarda questa categoria di veicoli. I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kilowatt continuano a non godere di alcuna agevolazione.

La legge finanziaria regionale per il 2015 (L.R. n. 9/2015) ha stabilito che il fermo amministrativo disposto dagli agenti della riscossione a garanzia dei crediti vantati dalla pubblica amministrazione non rientra più fra i casi che fanno venir meno l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
La norma entra in vigore il 1° gennaio 2016. Da quella data, pertanto, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo si rinnova l’obbligo di pagare la tassa automobilistica.

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L’ordinanza datata 9 ottobre 2013 e a firma del dirigente del Settore viabilità della Provincia, che prevede l’obbligo di pneumatici invernali (o la presenza a bordo del veicolo di ’mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio’) per la circolazione sulle strade provinciali, ha prolungato - rispetto agli scorsi anni - la validità della disposizione di 15 giorni (fino al 15 aprile).

L’obbligo permane anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevoso o formazione di ghiaccio.